Art. 227 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo II - Norme di coordinamento
[1. La non punibilità dell'imputato a norma dell'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 è dichiarata dal giudice competente a conoscere dei reati previsti dagli articoli 71 e 72 della stessa legge. Il rapporto indicato nell'articolo 98 comma 1 della predetta legge è inviato al pretore in sede non penale per gli interventi di sua competenza previsti dalla stessa legge.
2. Prima dell'esercizio della azione penale, il pubblico ministero, se ritiene che sussista una delle cause di non punibilità previste dal predetto articolo 80, formula richiesta di archiviazione.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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