Art. 218 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo II - Norme di coordinamento
1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.
2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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