Art. 205 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo XVI - Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere
1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.