Art. 199 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

[1. Le spese del procedimento anticipate dall'erario sono recuperate per intero. Tuttavia, le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per l'invio dell'informazione di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono recuperati nella misura fissa stabilita con regolamento del ministro delle finanze, di concerto con il ministro di grazia e giustizia. Il regolamento determina la misura stessa, con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun procedimento e delle disposizioni di legge che regolano l'imposizione; fissa altresì le percentuali e le modalità di ripartizione delle somme in questione.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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