Art. 196 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo XV - Disposizioni relative alla esecuzione
[1. Le sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato previste dall'articolo 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si iscrivono solo agli effetti dell'articolo 80 della medesima legge.
Di tali provvedimenti non si fa menzione nei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati di pubblici servizi a norma dell'articolo 688 comma 1 del codice.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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