Art. 194 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo XV - Disposizioni relative alla esecuzione
[1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonché quelli con i quali è concessa la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327.
2. Dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera d) del codice si fa menzione solo nei certificati previsti dall'articolo 688 del codice.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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