Art. 192 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo XV - Disposizioni relative alla esecuzione
1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681 comma 4 del codice provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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