Art. 184 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo XV - Disposizioni relative alla esecuzione
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.