Art. 178 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo XIV - Disposizioni relative al giurì d'onore
1. Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.
2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.