Art. 165 ter – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175 bis.

[alert]

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.