Art. 161 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo XII - Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
[1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, è contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facoltà per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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