Art. 155 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

[1. Ai fini della decisione prevista dall'articolo 551 comma 2 del codice, il giudice per le indagini preliminari può chiedere in visione il fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.