Art. 141 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo X bis - Disposizioni in materia di messa alla prova
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464 ter 1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis del codice.
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