Art. 133 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
1. [Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.]
1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter , 319 quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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