Art. 130 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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