Art. 90 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
[1. Le intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura sono eseguite presso gli impianti installati nella procura della Repubblica presso il tribunale.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.