Art. 85 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo VI - Disposizioni relative alle prove
1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.
2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'articolo 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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