Art. 58 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo V - Disposizioni relative agli atti
1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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