Art. 45 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146 bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2. [La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.]

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146 bis, comma 4-bis, e dall' art. 133 ter del c.p.p..

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