Art. 41 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.