Art. 30 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 comma 3 del codice.

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice.

3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.