Art. 4 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54 quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.