Art. 3 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

[1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati.]

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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.