Art. 229 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo VI - - disposizioni transitorie > Capo III - Dell'arbitrato
Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della legge precedente.
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