Art. 223 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati dalla legge precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.