Art. 218 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo VI - - disposizioni transitorie > Capo I - Del processo di cognizione
Le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell'articolo 450 del codice davanti alla sezione della corte d'appello ivi indicata. Se l'appello è stato già proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte.
In entrambi i casi la sezione della corte provvede a norma dell'articolo 451 del codice.
Sui ricorsi contro le sentenze, che prima dell'entrata in vigore del codice hanno pronunciato sulla competenza per materia del giudice del lavoro, la corte suprema di cassazione pronuncia a norma della legge precedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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