Art. 215 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo VI - - disposizioni transitorie > Capo I - Del processo di cognizione
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è stato proposto ricorso per cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice sono stati depositati il ricorso e il controricorso o se i termini per il deposito di essi sono scaduti, si applicano il procedimento le disposizioni degli articoli 374 e seguenti del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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