Art. 212 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo VI - - disposizioni transitorie > Capo I - Del processo di cognizione
In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente.
La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.