Art. 204 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Per le cause che, nel giorno in cui entra in vigore il codice, si trovano in decisione, il tribunale applica gli articoli 276 e seguenti del codice.
Se le conclusioni non sono complete a norma dell'articolo 189 del codice, il tribunale, quando ritiene che tali conclusioni siano necessarie per la decisione della causa, rimette con ordinanza le parti ad udienza fissa davanti al giudice relatore.
Se il collegio pronuncia ordinanza, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio. Le parti sono tenute a depositare, su richiesta del cancelliere, le copie degli atti da inserire nel fascicolo d'ufficio, la carta bollata e la somma di cui all'articolo 38.
In ogni caso di riapertura dell'istruzione il relatore assume le funzioni e i poteri di giudice istruttore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.