Art. 173 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
[Dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'articolo 490 del codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.