Art. 169 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Con il decreto di cui all'articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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