Art. 166 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo IV - Del processo di esecuzione > Capo II - Dell'espropriazione mobiliare
Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.