Art. 150 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo V - - disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza
Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.