Art. 133 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.

Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma.

L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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