Art. 131 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo III - Del procedimento d'appello
Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Non è presente nessuna massima.