Art. 121 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo II - Del procedimento davanti al tribunale > Sezione III - Della decisione della causa
L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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