Art. 121 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.