Art. 115 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo II - Del procedimento davanti al tribunale > Sezione III - Della decisione della causa
Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.
Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Non è presente nessuna massima.