Art. 96 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo II - Del procedimento davanti al tribunale > Sezione II - Dell'istruzione della causa
La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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