Art. 85 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo II - Del procedimento davanti al tribunale > Sezione II - Dell'istruzione della causa
L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.
L'istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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