Art. 110 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo II - Del procedimento davanti al tribunale > Sezione II - Dell'istruzione della causa
[Dichiarata chiusa l'assunzione della prova per esaurimento di essa o per decadenza delle parti, il giudice istruttore fissa una nuova udienza di trattazione.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Non è presente nessuna massima.