Art. 107 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Il giudice, con provvedimento steso in margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennità al testimone che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.