Art. 77 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo III - Del processo di cognizione > Capo II - Del procedimento davanti al tribunale > Sezione I - Dell'introduzione della causa
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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