Art. 57 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il conciliatore dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.