Art. 43 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice > Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
[Le spese, tasse, diritti ed onorari relativi agli affari civili concernenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito sono esatti mediante nota compilata dal cancelliere sulle risultanze del registro relativo.
A richiesta del cancelliere la nota è resa esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario al quale egli appartiene, con decreto a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 642 del codice.
La nota ed il decreto di esecutorietà sono notificati all'obbligato a norma dell'articolo 643 del codice. Contro di essi è ammessa, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione, opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti del codice.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Non è presente nessuna massima.