Art. 40 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice > Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
[In ogni fascicolo d'ufficio il cancelliere deve inserire un foglio diviso in due parti, in una delle quali sono da lui annotati i depositi di carta bollata e l'uso dei singoli fogli e nell'altra i depositi per spese di cancelleria e le erogazioni fatte.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.