Art. 37 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni.

Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.]

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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.