Art. 34 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il quale l'atto stesso è iscritto nel registro cronologico.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.