Art. 25 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice > Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice > Sezione II - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi
Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.
L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.
In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.
Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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