Art. 20 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice > Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice > Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'avvertimento;
2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3) la cancellazione dall'albo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.