Avvocato.it

Diritto all’assegno divorzile all’ex coniuge in difficoltà economica

Diritto all’assegno divorzile all’ex coniuge in difficoltà economica

La vicenda trova sede nell’ordinanza n. 5055 resa dalla Corte di Cassazione in data 21.2.2021 con la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto all’ex coniuge un assegno divorzile, richiesto per la prima volta quindici anni dopo la pronuncia del divorzio, allegando il grave peggioramento delle sue condizioni economiche
Il principio di diritto è stato così massimato.

L’assegno divorzile ove richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 898 del 1970, deve essere attribuito e quantificato applicando i parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della stessa legge, da valutare secondo il composito criterio, assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza di una delle tre componenti rispetto alle altre. In particolare, la funzione assistenziale può assumere rilevanza preponderante a condizione che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della situazione economica di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l’ex coniuge con maggiori disponibilità economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi.

A seguito del divorzio, l’ex coniuge che subisce un peggioramento della propria situazione economica può instaurare un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio volto ad ottenere per la prima volta l’assegno divorzile
La disciplina del giudizio di revisione è posta nell’art. 9 della legge n. 898/1070.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in un momento successivo rispetto a quello dello scioglimento del matrimonio trova giustificazione nella funzione assistenziale dell’assegno «in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all’assegno divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l’assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa, nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente».
L’ordinanza in parola ha delineato i confini d’esame della revisione stabilendo che il giudice del rinvio dovrà accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la situazione economica attuale dell’ex moglie e le pregresse dinamiche familiari di rilevanza.
Qualora non sarà riscontrato o riscontrabile il collegamento tra la sopravvenuta ed incolpevole inadeguatezza dei mezzi dell’ex moglie ed il pregresso ruolo endofamiliare, l’assegno divorzile potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti concorrenti condizioni: «a) sussista un’effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell’accertamento della “crisi” del giudicato – o accordi equiparati – rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l’assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico; c) l’ex coniuge onerando sia, all’attualità, in grado di sostenere economicamente l’esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell’ex coniuge richiedente».

Riferimenti normativi
Legge 1.12.1970 n. 898 – art. 5, comma 6 ed art. 9

Orientamenti giurisprudenziali precedenti
Cass. n. 2953/2017 e Cass. n. 30033/2011

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze